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SCADENZA 2° RATA I.M.U. 2024: Le Agevolazioni

CONTRATTO DI COMODATO:
La Normativa prevede una riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito anche nel 2024 (agevolazione che si estende anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest’ultimo, a condizione della presenza di figli minori).
Condizioni e requisiti per poter usufruire dell’agevolazione di riduzione:

  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;

  • il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato.

  • il comodante oltre all’immobile adibito ad abitazione principale non può possedere più di un solo altro immobile in Italia;

  • Si può beneficiare dell’agevolazione anche se il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato è in possesso di un altro immobile adibito ad abitazione principale nello stesso Comune;

  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;

  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;

  • il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato.

  • il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato.

  • il comodante oltre all’immobile adibito ad abitazione principale non può possedere più di un solo altro immobile in Italia;

  • il comodante oltre all’immobile adibito ad abitazione principale non può possedere più di un solo altro immobile in Italia;

  • Si può beneficiare dell’agevolazione anche se il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato è in possesso di un altro immobile adibito ad abitazione principale nello stesso Comune;

  • Si può beneficiare dell’agevolazione anche se il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato è in possesso di un altro immobile adibito ad abitazione principale nello stesso Comune;

    Cause di esclusione:

    • La riduzione Imu non può essere richiesta sugli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

  • La riduzione Imu non può essere richiesta sugli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

  • La riduzione Imu non può essere richiesta sugli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.