La servitù è un diritto reale di godimento su un bene altrui, che comporta un “peso” o una limitazione (limitazione che può essere disposta sia per un tempo determinato e sia per un tempo indeterminato) a carico di un fondo, ed a vantaggio di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario.
La diversa titolarità dei due fondi infatti, è uno dei requisiti essenziali affinchè possa costituirsi o esercitarsi una servitù; Ed in tal senso, cosi come previsto dall’articolo 1072 del Codice Civile, quando uno dei proprietari dei due fondi, acquista anche l’altro adiacente, la servitù si estingue per “confusione” e cessa di esistere.
Il fondo asservito è detto servente, mentre il fondo per la cui utilità è esercitata la servitù è detto dominante. Il diritto di servitù che viene costituito, segue anche gli eventuali trasferimenti della proprietà dei fondi, sia in modo attivo che passivo.
In caso di servitù di Legge, il proprietario al proprietario del fondo dominante è riconosciuto sia un indennizzo stabilito da apposita perizia estimativa (causato dall’eventuale danno causato dall’esercizio della servitù e dal deprezzamento subito dal fondo servente).
In caso di servitù volontarie invece, l’importo dell’indennità da corrispondere al titolare del fondo dominante è sempre frutto di un accordo tra quest’ultimo ed il titolare del fondo servente.