L'atto di accettazione espressa dell’ eredità non è un atto obbligatorio per Legge ma facoltativo, a differenza invece della rinuncia all’eredità, che non può essere implicita ma deve risultare da apposito Atto Pubblico.
Nei casi in cui i proprietari di un immobile pervenuto agli stessi per “eredità” intendano venderlo,è necessario che costoro provvedano alla Trascrizione dell’ Accettazione dell’ Eredità in quanto in assenza di tale adempimento, mancherebbe la continuità delle Trascrizioni nei Registri Immobiliari.
Va precisato infatti che la Dichiarazione di Successione, ha mero valore fiscale ed ai soli fini delle tasse/imposte, ma non ha valenza ai fini Civilistici.
Pertanto in caso di vendita dell’immobile ereditato, qualora l’eredità non sia stata accettata dall’erede in modo “espresso”, bisognerà provvedere alla Trascrizione dell’Accettazione dell’ Eredità stessa come previsto anche dagli art.li 2648, 2650 e 534 del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni (la vendita stessa vale come accettazione implicita).
L'importanza di tale adempimento è rilevante, sia per la tutela dell'erede apparente e per permettere a chi acquista l’immobile, di poter vendere in futuro l’immobile stesso in sicurezza. Le informazioni riportate in questo articolo/blog sono a carattere generico e non possono essere considerate documenti ufficiali, così come non possono in alcun modo sostituire il parere di un professionista. Per gli stessi motivi L’Agenzia Immobiliare Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale, non rispondono in alcun modo della correttezza di quanto riportato, così come dell’aggiornamento dei contenuti, in quanto argomenti suscettibili di modifiche nel tempo. Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale invitano pertanto gli utenti a consultare direttamente un professionista per avere informazioni aggiornate, certe e conformi al proprio caso specifico.
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