Anche ai fini di una compravendita immobiliare e della relativa stipula del rogito notarile definitivo di compravendita, ai sensi dell’ art. 179, 1°, lett. b) del Codice Civile, gli immobili ereditati NON cadono nella comunione dei beni.
Questo in conseguenza del fatto che i beni ereditati, sono beni personali e, pertanto, ache nelle operazioni di compravendita immobiliare, l'altro coniuge NON deve intervenire alla stipula dell’atto notarile, ne deve apporre alcuna sottoscrizione e NON deve prestare alcun consenso. Le informazioni riportate in questo articolo/blog sono a carattere generico e non possono essere considerate documenti ufficiali, così come non possono in alcun modo sostituire il parere di un professionista. Per gli stessi motivi L’Agenzia Immobiliare Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale, non rispondono in alcun modo della correttezza di quanto riportato, così come dell’aggiornamento dei contenuti, in quanto argomenti suscettibili di modifiche nel tempo. Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale invitano pertanto gli utenti a consultare direttamente un professionista per avere informazioni aggiornate, certe e conformi al proprio caso specifico.
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