A chiarire il quesito interviene il Dispositivo dell'articolo 1475 del Codice Civile che testualmente cita:
" LE SPESE DEL CONTRATTO DI VENDITA E LE ALTRE ACCESSORIE, SONO A CARICO DEL COMPRATORE SE NON E' STATO PATTUITO DIVERSAMENTE" .
A far "dirottare" le spese esclusivamente sul compratore vi sono due considerazioni:
- la prassi costante che, in questo senso,dice che è questa la Norma piu opportuna secondo i più comuni usi e consuetudini;
- Ed inoltre, essendo abitualmente più “gradite” dall’acquirente le cose diverse dal denaro anziché il denaro stesso (altrimenti non comprerebbe quella determinata "cosa"), nelle vendite commerciali l'acquisto della cosa (o della casa) venduta da parte dell’acquirente, si considera vantaggio prevalente rispetto all'acquisto del prezzo da parte del venditore. (Salvo se non è stato pattuito diversamente).