Vai al contenuto
  • L’Agenzia
  • Nostre Proposte
    • Tutte le Proposte
    • Bilocali
    • Trilocali
    • Quadrilocali
    • Ville e Indipendenti
    • Terreni e Commerciali
    • Locazioni
  • Video Clip Servizi
  • Blog
  • Rassegna Stampa
  • Recensioni
  • L’Agenzia
  • Nostre Proposte
    • Tutte le Proposte
    • Bilocali
    • Trilocali
    • Quadrilocali
    • Ville e Indipendenti
    • Terreni e Commerciali
    • Locazioni
  • Video Clip Servizi
  • Blog
  • Rassegna Stampa
  • Recensioni
Valutazione Istantanea
Contatti

BONUS CASA UNDER 36: ECCO IL CODICE TRIBUTO PER L’UTILIZZO IN F24

Immobili
/
22 Giugno 2022
/
Progetto Casa

Con Risoluzione n 62/E di oggi 27 ottobre 2021 le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore:

  • degli acquirenti di “prime case” di abitazione

  • che non hanno compiuto trentasei anni di età, (ex art. 64, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

  • degli acquirenti di “prime case” di abitazione

  • degli acquirenti di “prime case” di abitazione

  • che non hanno compiuto trentasei anni di età, (ex art. 64, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

  • che non hanno compiuto trentasei anni di età, (ex art. 64, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

    Bonus casa under 36: ecco il codice tributo per l'F24


    Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.

  • “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.

  • “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato stipulato l’atto traslativo a titolo oneroso della proprietà, nel formato “AAAA”.

    Bonus casa under 36: come può essere utilizzato


    Si ricorda che il Decreto Sostegni bis, introduce, con i commi da 6 a 10 dell’articolo 64, nuove agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, relativamente alle quali, con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021, sono stati anche forniti alcuni chiarimenti applicativi.

    Il comma 7 dell'articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021 dispone, in particolare, che:

    • per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, di cui al comma 6 dello stesso articolo 64,

    • agli acquirenti, che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato,

    • è attribuito un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto.

  • per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, di cui al comma 6 dello stesso articolo 64,

  • per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, di cui al comma 6 dello stesso articolo 64,

  • agli acquirenti, che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato,

  • agli acquirenti, che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato,

  • è attribuito un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto.

  • è attribuito un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto.

    In particolare, il credito d’imposta:

    • può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito,

    • essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto,

    • essere utilizzato in compensazione

  • può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito,

  • può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito,

  • essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto,

  • essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto,

  • essere utilizzato in compensazione

  • essere utilizzato in compensazione

    Per l'utilizzo in compensazione in F24 è istituito il codice tributo “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36”

    Infine si ricorda che, ai sensi del comma 9 del richiamato articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021, il credito d’imposta è attribuito solo in relazione agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

    Allegato:

    (A cura di: La Redazione di Fisco e Tasse
    www.fiscoetasse.com)

    Le informazioni riportate in questo articolo/blog sono a carattere generico e non possono essere considerate documenti ufficiali, così come non possono in alcun modo sostituire il parere di un professionista. Per gli stessi motivi L’Agenzia Immobiliare Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale, non rispondono in alcun modo della correttezza di quanto riportato, così come dell’aggiornamento dei contenuti, in quanto argomenti suscettibili di modifiche nel tempo. Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale invitano pertanto gli utenti a consultare direttamente un professionista per avere informazioni aggiornate, certe e conformi al proprio caso specifico.

    EVOLUZIONE CONTINUA….

    Posted on 6 Febbraio 2026

    ESISTE UN DIVIETO DI VENDITA DAL 2030 PER GLI IMMOBILI CLASSIFICATI DI “BASSA” CLASSE ENERGETICA?

    Posted on 29 Dicembre 2025

    APPROVATA LA RIFORMA SULLE DONAZIONI IMMOBILIARI

    Posted on 29 Novembre 2025

    BONUS RISTRUTTURAZIONE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

    Posted on 28 Ottobre 2025

    Sai che a volte non facciamo nemmeno in tempo a pubblicare gli immobili online?

    Posted on 25 Ottobre 2025
    ARCHIVIO BLOG

    Vuoi saperne di più?

    Iscriviti alla Newsletter

    Progetto

    casa

    • 0766 31847
    Richiedi appuntamento
    Instagram Facebook

    Via Roma 58/60 00053 Civitavecchia RM

    0766 31 847

    info@progettocasacivitavecchia.it

    Lun. - Ven. 9:00 - 13:00 | 16:00 - 19:00 Sabato 9:00 - 12:30

    • L’Agenzia
    • Nostre Proposte
      • Tutte le Proposte
      • Bilocali
      • Trilocali
      • Quadrilocali
      • Ville e Indipendenti
      • Terreni e Commerciali
      • Locazioni
    • Video Clip Servizi
    • Blog
    • Rassegna Stampa
    • Recensioni
    • L’Agenzia
    • Nostre Proposte
      • Tutte le Proposte
      • Bilocali
      • Trilocali
      • Quadrilocali
      • Ville e Indipendenti
      • Terreni e Commerciali
      • Locazioni
    • Video Clip Servizi
    • Blog
    • Rassegna Stampa
    • Recensioni

    Copyright 2026 - Copyright Igroup Srl Unipersonale P.IVA 11906941007 Powered by Leonardo Network

    Informativa Privacy | Cookies | Termini e Condizioni

    Gestisci Consenso
    Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
    Funzionale Sempre attivo
    L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
    Preferenze
    L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
    Statistiche
    L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
    Marketing
    L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
    • Gestisci opzioni
    • Gestisci servizi
    • Gestisci {vendor_count} fornitori
    • Per saperne di più su questi scopi
    Visualizza le preferenze
    • {title}
    • {title}
    • {title}
    Hai bisogno di aiuto?
    WhatsApp
    Salve vorrei fissare un appuntamento Salve vorrei fissare un appuntamento
    Apri Chat