CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N.12/E DELL' 8 APRILE 2016
Con la circolare di cui sopra, salvo successive modifiche e/o integrazioni della stessa, ed in considerazione delle modifiche che hanno interessato le Norme in tema di "prima casa", l' Ente ha precisato che il credito d’imposta spetta al contribuente anche quando quest'ultimo acquista la "nuova" abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto.
Il credito d’imposta non può comunque essere di un importo superiore all’imposta di registro dovuta sul secondo acquisto, e può essere utilizzato dal contribuente nelle seguenti modalità:
• potrebbe essere utilizzato per l’intero importo, per ridurre le imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce stipulati o presentati successivamente alla data di maturazione del credito;
• oppure potrebbe essere utilizzato per ridurre l’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto;
• oppure potrebbe essere utilizzato per ridurre l'ammontare dell’IRPEF dovuta dal contribuente a seguito della prima dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente stesso successivamente al nuovo acquisto;
• oppure potrebbe essere utilizzato in compensazione con altri tributi e contributi dovuti;
(Quanto sopra fatto salvo eventuali casistiche specifiche).
Per maggiori per precisi e specifici approfondimenti circa i requisiti per poter eventualmente utilizzare tale credito, per le casistiche inerenti l'utilizzo dello stesso anche in modo parziale e/o residuo dello, o per i casi in cui non ne spetta l' utilizzo ecc..., è sempre assolutamente consigliabile e "norma" di "buon senso" consultarsi PREVENTIVAMENTE con il proprio Notaio di fiducia o con i professionisti specifici e competenti del settore.