La rinuncia abdicativa di un immobile è un atto per mezzo del quale il proprietario dismette la propria titolarità (piena o per quote) senza l’intervento di terzi e pertanto senza trasferirla ad un altro soggetto.
Trattasi quindi di un negozio unilaterale con effetti abdicativi (cioè meramente dismissivi).
Il proprietario per mezzo di atto notarile, perde la titolarità del bene e questo diventa “vacante” ed entra automaticamente a far parte del patrimonio dello Stato senza la possibilità che quest’ultimo si rifiuti, ai sensi dell’art. 827 c.c.
È una modalità di dismissione che può risultare particolarmente utile quando l’immobile è privo di valore economico oppure fonte di soli oneri ( si immagini il caso di immobili inabitabili, ruderi ec…).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 23093 dell’11/08/2025, riconosce la piena ammissibilità della rinuncia abdicativa ritenendo che la rinuncia alla proprietà immobiliare sia una delle tante facoltà previste dal diritto di proprietà e di cui anche all’art. 832 c.c. .