A volte, può succedere che, nell’acquisto di un immobile, tra il contratto preliminare di compravendita (trattasi in genere del “passaggio” successivo alla proposta di acquisto) ed il rogito notarile, ci siano delle difformità riguardo o alle caratteristiche di ciò che si sta andando ad acquistare e comunque all’oggetto di compravendita.
In questo caso quale dei due contratti suddetti prevale?
Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione che ha stabilito come, in tale casistica, a prevalere in via definitiva è quanto contenuto nel rogito notarile di compravendita.
Pertanto, salvo specifiche ed apposite clausule contrattuali che dispongano diversamente, il rogito notarile prevale sempre rispetto al c.d. compromesso.
Sotto il profilo di legittimità infatti, il rogito notarile (a condizione che rispetti tutti i criteri di legittimazione, possibilità e liceità dell’oggetto, causa e forma), è un accordo “autonomo” all’interno del quale la parte acquirente e la parte venditrice hanno la “libertà” di rivedere le proprie volontà, anche in modo differente rispetto a quanto originariamente concordato e pattutito nel contratto preliminare stipulato in precedenza.
Ecco perché il rogito notarile, deve rispettare tutti i requisiti che caratterizzano un normale contratto non è una semplice ripetizione di quello preliminare.