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DETRAZIONI INTERESSI PASSIVI MUTUO 730/2021

Immobili
/
22 Giugno 2022
/
Progetto Casa

Da oggi, 19 maggio 2020, è possibile integrare o accettare la dichiarazione dei redditi tramite modello 730/2021 precompilato, inviandola direttamente all’Agenzia delle Entrate. Potrebbe essere necessario integrare le informazioni relative alle detrazioni del nostro mutuo: ecco quindi cosa si può portare in detrazione e come indicare correttamente le voci nel modello.

Interessi passivi del mutuo, detrazione al 19%

Anche per il 2021 si possono portare in detrazione gli interessi passivi e oneri accessori del mutuo acquisto prima casa per una quota massima del 19% della spesa sostenuta, secondo regole diverse a seconda della tipologia. In particolare si possono detrarre gli interessi relativi a:

  • mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’ abitazione principale (rigo E7, codice 7);

  • mutui ipotecari stipulati prima del 1993 (righi da E8 a E10 codice 8);

  • mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);

  • mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);

  • prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).

  • mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’ abitazione principale (rigo E7, codice 7);

  • mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’ abitazione principale (rigo E7, codice 7);

  • mutui ipotecari stipulati prima del 1993 (righi da E8 a E10 codice 8);

  • mutui ipotecari stipulati prima del 1993 (righi da E8 a E10 codice 8);

  • mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);

  • mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);

  • mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);

  • mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);

  • prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).

  • prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).

    Non si possono invece detrarre le spese relative a:

    • mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);

    • mutui stipulati dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale, tranne i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e o stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale.

  • mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);

  • mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);

  • mutui stipulati dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale, tranne i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e o stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale.

  • mutui stipulati dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale, tranne i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e o stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale.

    Detrazione interessi mutuo 730/2021, quali importi spettano

    L’importo massimo da portare in detrazione per gli interessi passivi del mutuo nel modello 730/2021 è, come sempre, di 4000 euro totali, tranne che per i mutui stipulati prima del 1993: in questo caso parliamo di 4000 euro per ciascun intestatario del mutuo a patto che il finanziamento si riferisca all’acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale entro l’8 dicembre 1993 e rimasto tale negli anni successivi. Se nel corso dell’anno l’immobile non è stato più abitazione principale, la detrazione scende ad un massimo di 2065 euro per ciascun intestatario.

    A chi spetta la detrazione degli interessi del mutuo 730/2021

    La detrazione può essere applicata a colui che stipula il mutuo e acquista la casa, anche se adibita non a propria abitazione principale ma a quella di un familiare (ad esempio un figlio).

    La detrazione andrà suddivisa tra tutti i cointestatari del mutuo e della casa. Nel caso di coniugi non a carico uno dell’altro, la detrazione va suddivisa in parti uguali. Nel caso uno dei coniugi sia a carico dell’altro, colui che effettua la dichiarazione dei redditi potrà detrarre il 100% delle quote di interessi passivi detraibili.

    Detrazione interessi passivi mutuo per seconda casa

    La detrazione degli interessi passivi del mutuo è ammessa anche per le seconde case per contratti stipulati prima del 1993, con limite di 2065 euro per intestatario.

    Detrazione interessi dei mutui per costruzione prima casa

    In caso di mutuo per costruzione o ristrutturazione della prima casa, gli interessi passivi si possono detrarre dal modello 730/2021 secondo diversi casi. In caso di contratto stretto prima del 1997, si possono portare in detrazione finanziamenti per ristrutturazione, manutenzione o restauro di edifici esistenti per un importo massimo al 19 per cento di 2.582 euro.

    Per i mutui posteriori al 1998 valgono le stesse percentuali, includendo i mutui costruzione.

    (Fonte-Autore Idealista.it)

    Le informazioni riportate in questo articolo/blog sono a carattere generico e non possono essere considerate documenti ufficiali, così come non possono in alcun modo sostituire il parere di un professionista. Per gli stessi motivi L’Agenzia Immobiliare Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale, non rispondono in alcun modo della correttezza di quanto riportato, così come dell’aggiornamento dei contenuti, in quanto argomenti suscettibili di modifiche nel tempo. Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale invitano pertanto gli utenti a consultare direttamente un professionista per avere informazioni aggiornate, certe e conformi al proprio caso specifico.

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