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E’ DOVUTA L’IMU SULLA PRIMA CASA?

Immobili
/
22 Giugno 2022
/
Progetto Casa

Cosa si intende per "Prima Casa" ai fini del pagamento dell' Imu?

In primis è necessario precisare che in luogo del termine "prima casa" sarebbe più corretto parlare di abitazione principale e dove il proprietario e la sua famiglia vivono abitualmente e posseggono anche la residenza anagrafica.

L' immobile inoltre deve essere censito nelle categorie catastali dalla A/1 alla A/9, ad esclusione delle categorie A/10 e che in quanto uffici, non possono essere definiti "prima casa".

Se invece i componenti del nucleo familiare abbiano la dimora e la residenza in immobili diversi, ma nello stesso Comune, solo un immobile con relativa pertinenza non sarà soggetto al pagamento dell'Imu.

Da chi è dovuta l'Imu prima casa

Per quanto riguarda la prima casa il pagamento dell'Imu avviene solo se l'abitazione è considerata di lusso ed è classificata alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero case signorili, ville e castelli. Se l'immobile di proprietà rientra in una di queste categorie, allora l'Imu si paga con un'aliquota del 4 per mille. Ma in questo caso si ha anche diritto a una detrazione sulla prima casa, il cui importo viene stabilito dal Comune di appartenenza con una specifica delibera.

Le pertinenze della prima casa godono dell'esenzione dal pagamento nella misura massima di un'unica unità. Per una casa con box e cantina, ad esempio, solo l'abitazione principale più una delle due pertinenze non paga l'Imu.

L'esenzione è prevista anche quando l'immobile adibito ad abitazione principale rientra in una di queste categorie catastali:

  • A/2 abitazioni di tipo civile;

  • A/3 abitazione di tipo economico;

  • A/4 abitazioni di tipo popolare;

  • A/5 abitazioni di tipo utrapopolare;

  • A/6 abitazioni di tipo rurale;

  • A/7 abitazioni in villini.

  • A/2 abitazioni di tipo civile;

  • A/2 abitazioni di tipo civile;

  • A/3 abitazione di tipo economico;

  • A/3 abitazione di tipo economico;

  • A/4 abitazioni di tipo popolare;

  • A/4 abitazioni di tipo popolare;

  • A/5 abitazioni di tipo utrapopolare;

  • A/5 abitazioni di tipo utrapopolare;

  • A/6 abitazioni di tipo rurale;

  • A/6 abitazioni di tipo rurale;

  • A/7 abitazioni in villini.

  • A/7 abitazioni in villini.

    In tutti gli altri casi in cui le Norme in materia non prevedono l'esenzione, i proprietari di questi ultimi immobili sono soggetti al versamento dell' Imu.

    Le informazioni riportate in questo articolo/blog sono a carattere generico e non possono essere considerate documenti ufficiali, così come non possono in alcun modo sostituire il parere di un professionista. Per gli stessi motivi L’Agenzia Immobiliare Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale, non rispondono in alcun modo della correttezza di quanto riportato, così come dell’aggiornamento dei contenuti, in quanto argomenti suscettibili di modifiche nel tempo. Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale invitano pertanto gli utenti a consultare direttamente un professionista per avere informazioni aggiornate, certe e conformi al proprio caso specifico.

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