L’articolo 582 del codice civile prevede che in assenza di figli e genitori del defunto, l’eredità venga ripartita tra il coniuge superstite e i fratelli o sorelle del defunto. La legge prevede una divisione specifica: due terzi dell’eredità sono destinati al coniuge superstite mentre il terzo restante è diviso equamente tra i fratelli o le sorelle. È importante notare che questi ultimi non hanno diritto alla cosiddetta quota legittima, il che significa che possono essere esclusi dall’eredità attraverso un testamento.
In mancanza di un testamento pertanto si attiva un processo di successione legittima che garantisce una distribuzione dei beni basata sulla prossimità del legame parentale con il defunto.Se non vi sono genitori o fratelli/sorelle in vita, l’intera eredità spetta al coniuge superstite. Se invece sono presenti fratelli o sorelle, questi si vedranno assegnare complessivamente un terzo dell’eredità da dividere equamente tra loro.
Per il principio della “rappresentazione” invece, i nipoti possono ereditare la quota che sarebbe spettata ai loro genitori se fossero stati viventi al momento della successione. Ciò significa che anche loro avranno diritto ad una parte dell’eredità secondo le quote stabilite dalla Legge.