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MUTUO: IN QUALI CASI E’ POSSIBILE RICHIEDERE LA SOSPENSIONE?

Immobili
/
22 Giugno 2022
/
Progetto Casa

Si tratta di una situazione prevista dalla legge e con l’arrivo del Covid, nonché di tutti i disagi che la pandemia ha provocato, si è scelto di ampliare i casi in cui è possibile avanzare la richiesta presso l’istituto di credito che ha erogato il finanziamento.

Esiste inoltre un Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che si occupa di coprire il 50% della quota di interessi che avrebbe dovuto essere versata nel periodo di sospensione.

Vediamo nel dettaglio questi temi.

Come funziona la sospensione del mutuo


Prima di capire meglio come funziona la sospensione del mutuo, è bene ricordare che ciascuna rata è composta da due voci:

  • quota capitale, che corrisponde all’importo richiesto dal mutuatario,

  • quota di interessi.

  • quota capitale, che corrisponde all’importo richiesto dal mutuatario,

  • quota capitale, che corrisponde all’importo richiesto dal mutuatario,

  • quota di interessi.

  • quota di interessi.

    Quando si vuole accedere al blocco temporaneo del mutuo, si ottiene lo stop ai versamenti delle rate per un periodo massimo di 18 mesi, a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla presentazione della domanda di sospensione.

    Esistono modalità differenti e la persona, per esempio, può anche scegliere di mettere in stand-by solo la quota capitale, continuando a versare gli interessi. Oppure di accedere alla sospensione attraverso il Fondo di Solidarietà, che si occuperà di coprire proprio una parte di questi ultimi. Ma di questo tratteremo più approfonditamente più avanti.

    In generale, la sospensione è prevista solo per i finanziamenti che non superano i 250mila euro e può essere richiesta al massimo due volte.

    Chi può richiedere la sospensione del mutuo

    Secondo la legge n.92 del 2012, possono richiedere la sospensione del mutuo le persone che hanno subito una di queste situazioni:

    • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, che fosse a tempo determinato o indeterminato;

    • interruzione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;

    • casi di morte o di riconoscimento di handicap grave o di un’invalidità civile pari almeno all’80%.

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, che fosse a tempo determinato o indeterminato;

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, che fosse a tempo determinato o indeterminato;

  • interruzione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;

  • interruzione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;

  • casi di morte o di riconoscimento di handicap grave o di un’invalidità civile pari almeno all’80%.

  • casi di morte o di riconoscimento di handicap grave o di un’invalidità civile pari almeno all’80%.

    Come chiedere la sospensione del mutuo

    La richiesta di sospensione del mutuo deve essere presentata direttamente alla filiale della banca che ha concesso il finanziamento. È fondamentare ricordarsi di allegare tutta la documentazione necessaria, come la carta d’identità e il calcolo del proprio ISEE.

    Gli altri documenti variano in base alla ragione per la quale si avanza la richiesta e possono quindi corrispondere a una lettera di licenziamento, una comunicazione dell’interruzione del rapporto di lavoro, una copia della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la riduzione dell’orario, un certificato di invalidità e così via.

    Cos’è il Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui

    Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, chiamato anche Fondo Gasparrini, è stato istituito con la legge 244 del 2007, ovvero la Finanziaria del 2008. È gestito da Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.) e serve per sostenere chi si trova in una situazione di temporanea difficoltà, mentre non ha ancora estinto il finanziamento per l’acquisto della prima casa.

    Attraverso questo Fondo è possibile richiedere la sospensione dell’intera rata del mutuo, sempre fino a un massimo di 18 mesi. Il 50% degli interessi sul debito residuo verranno coperti proprio dal Fondo, secondo le modalità di calcolo previste da Consap.

    Sospensione del mutuo per causa Covid: quando si applica

    Con l’arrivo del Coronavirus, il governo ha considerato la sospensione del mutuo come parte del sistema di ristori economici volti ad aiutare chi avesse subito le conseguenze della pandemia dal punto di vista lavorativo ed economico.

    Per questo motivo, il Decreto Legge 9/2020 e il successivo 18/2020 hanno allargato la possibilità di bloccare i versamenti delle rate a ulteriori casi oltre a quelli già previsti. Si sono quindi aggiunti:

    • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;

    • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;

    • riduzione di almeno il 20% dell’orario complessivo.

  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;

  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;

  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;

  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;

  • riduzione di almeno il 20% dell’orario complessivo.

  • riduzione di almeno il 20% dell’orario complessivo.

    In caso di sospensione delle rate del mutuo per Covid, la durata massima prevista per la sospensione sarà variabile. Nello specifico, le possibilità sono tre:

    • 6 mesi, se la difficoltà lavorativa ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;

    • 12 mesi, se la durata è compresa tra 151 e 302 giorni;

    • 18 mesi, quando il periodo di difficoltà prosegue per oltre 303 giorni lavorativi.

  • 6 mesi, se la difficoltà lavorativa ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;

  • 6 mesi, se la difficoltà lavorativa ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;

  • 12 mesi, se la durata è compresa tra 151 e 302 giorni;

  • 12 mesi, se la durata è compresa tra 151 e 302 giorni;

  • 18 mesi, quando il periodo di difficoltà prosegue per oltre 303 giorni lavorativi.

  • 18 mesi, quando il periodo di difficoltà prosegue per oltre 303 giorni lavorativi.

    Infine, fino a quando è valida la sospensione delle rate del mutuo per la pandemia? Il cosiddetto Decreto Ristori, ovvero il Decreto Legge 137/2020, ha previsto una proroga per poter accedere alla sospensione del mutuo per ragioni legate al Coronavirus: ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2021.

    (Fonte: Da Immobiliare.it

    Autore: Giulia Dallagiovanna)

    Le informazioni riportate in questo articolo/blog sono a carattere generico e non possono essere considerate documenti ufficiali, così come non possono in alcun modo sostituire il parere di un professionista. Per gli stessi motivi L’Agenzia Immobiliare Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale, non rispondono in alcun modo della correttezza di quanto riportato, così come dell’aggiornamento dei contenuti, in quanto argomenti suscettibili di modifiche nel tempo. Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale invitano pertanto gli utenti a consultare direttamente un professionista per avere informazioni aggiornate, certe e conformi al proprio caso specifico.

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