L'atto di accettazione espressa dell’ eredità non è un atto obbligatorio per Legge ma facoltativo, a differenza invece della rinuncia all’eredità, che non può essere implicita ma deve risultare da apposito Atto Pubblico.
Nei casi in cui i proprietari di un immobile pervenuto agli stessi per “eredità” intendano venderlo,è necessario che costoro provvedano alla Trascrizione dell’ Accettazione dell’ Eredità in quanto in assenza di tale adempimento, mancherebbe la continuità delle Trascrizioni nei Registri Immobiliari.
Va precisato infatti che la Dichiarazione di Successione, ha mero valore fiscale ed ai soli fini delle tasse/imposte, ma non ha valenza ai fini Civilistici.
Pertanto in caso di vendita dell’immobile ereditato, qualora l’eredità non sia stata accettata dall’erede in modo “espresso”, bisognerà provvedere alla Trascrizione dell’Accettazione dell’ Eredità stessa come previsto anche dagli art.li 2648, 2650 e 534 del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni (la vendita stessa vale come accettazione implicita).