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SCADENZA 2° RATA I.M.U. 2024: Le Agevolazioni

Immobili
/
12 Dicembre 2024
/
Progetto Casa

CONTRATTO DI COMODATO:
La Normativa prevede una riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito anche nel 2024 (agevolazione che si estende anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo, a condizione della presenza di figli minori).
Condizioni e requisiti per poter usufruire dell'agevolazione di riduzione:

  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;

  • il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato.

  • il comodante oltre all'immobile adibito ad abitazione principale non può possedere più di un solo altro immobile in Italia;

  • Si può beneficiare dell'agevolazione anche se il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato è in possesso di un altro immobile adibito ad abitazione principale nello stesso Comune;

  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;

  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;

  • il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato.

  • il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato.

  • il comodante oltre all'immobile adibito ad abitazione principale non può possedere più di un solo altro immobile in Italia;

  • il comodante oltre all'immobile adibito ad abitazione principale non può possedere più di un solo altro immobile in Italia;

  • Si può beneficiare dell'agevolazione anche se il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato è in possesso di un altro immobile adibito ad abitazione principale nello stesso Comune;

  • Si può beneficiare dell'agevolazione anche se il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato è in possesso di un altro immobile adibito ad abitazione principale nello stesso Comune;

    Cause di esclusione:

    • La riduzione Imu non può essere richiesta sugli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

  • La riduzione Imu non può essere richiesta sugli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

  • La riduzione Imu non può essere richiesta sugli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.


    Le informazioni riportate in questo articolo/blog sono a carattere generico e non possono essere considerate documenti ufficiali, così come non possono in alcun modo sostituire il parere di un professionista. Per gli stessi motivi L’Agenzia Immobiliare Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale, non rispondono in alcun modo della correttezza di quanto riportato, così come dell’aggiornamento dei contenuti, in quanto argomenti suscettibili di modifiche nel tempo. Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale invitano pertanto gli utenti a consultare direttamente un professionista per avere informazioni aggiornate, certe e conformi al proprio caso specifico.

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