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Superbonus, con il Dl Semplificazioni cambiano requisiti e beneficiari

Immobili
/
22 Giugno 2022
/
Progetto Casa

La nuova bozza del decreto semplificazioni datata 21 maggio, provvedimento per l’attuazione del PNRR, prevede specifiche misure per l’accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili e per l’efficientamento energetico, tra cui novità per il Superbonus. Le nuove previsioni sono elencate all’articolo 17 della citata bozza. E trattano la semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici cambia alcuni dettami per la fruizione delle rispettive agevolazioni.

Per il Superbonus, pur non esplicitando la tanto attesa proroga al 2023, il provvedimento dispone novità che semplificano l’accesso al Superbonus del 110% di cui al decreto Rilancio, cancellando alcuni requisiti per la fruizione dell’agevolazione e disponendo uno snellimento nella documentazione tecnica da produrre.

Le semplificazioni per l’accesso al Superbonus


Nel podio delle novità introdotte dal decreto semplificazioni un posto di rilievo spetta alla eliminazione del vincolo della disponibilità dell’accesso autonomo e dell’indipendenza funzionale per gli edifici unifamiliari. È, difatti, prevista nel testo della bozza in commento l’abrogazione all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 comma 1, lettera c). E precisamente la frase che individuava un requisito fondamentale «che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno».

La frase virgolettata e soppressa fa venir meno la richiesta dei requisiti per poter fruire della disciplina Superbonus:

  • dell’indipendenza funzionale;

  • della disponibilità di accessi autonomi all’esterno.

  • dell’indipendenza funzionale;

  • dell’indipendenza funzionale;

  • della disponibilità di accessi autonomi all’esterno.

  • della disponibilità di accessi autonomi all’esterno.

    È disposta la possibilità di beneficiare della detrazione maggiorata per la sostituzione di “qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento”, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.

    Ampliamento dei beneficiari per la categoria catastale D/2


    Fra le novità è disposto per gli immobili della categoria catastale D/2, l’ampliamento della categoria dei beneficiari in cui entrano a far parte i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Tuir.

    Soggetti articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Tuir:

    • SPA e in accomandita per azioni, SRL, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001, società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti in Italia;

    • enti pubblici e privati diversi dalle società e trust residenti in Italia che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

    • enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti in Italia

  • SPA e in accomandita per azioni, SRL, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001, società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti in Italia;

  • SPA e in accomandita per azioni, SRL, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001, società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti in Italia;

  • enti pubblici e privati diversi dalle società e trust residenti in Italia che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

  • enti pubblici e privati diversi dalle società e trust residenti in Italia che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

  • enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti in Italia

  • enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti in Italia

    La novità del decreto Semplificazione riguarda gli immobili D/2 in cui rientrano anche tutti quegli edifici utilizzabili nel settore turistico. Come: alberghi, agriturismi, bed and breakfast e simili.

    Superbonus anche per i sistemi di Ventilazione Meccanica ControllataPNRR definitivo e Superbonus, proroga al 2023?

    Le semplificazioni per le asseverazioni


    Dal punto di vista documentale la bozza del decreto semplificazioni prevede importanti semplificazioni in materia di titoli autorizzativi e attestazione dello stato legittimo dell’immobile.
    Con riferimento alle asseverazioni tecniche si prevede che gli interventi per il Superbonus costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Con esclusione degli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici.

    Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

    La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del D.P.R. n. 380/2001

    Quando decadono i benefici


    Per gli interventi, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del citato DPR opera esclusivamente nei seguenti casi:

    • mancata presentazione della CILA;

    • interventi realizzati in difformità dalla CILA;

    • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

    • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

  • mancata presentazione della CILA;

  • mancata presentazione della CILA;

  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;

  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;

  • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

  • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

  • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

  • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

    (Fonte - Da Teknoring.com)

    Le informazioni riportate in questo articolo/blog sono a carattere generico e non possono essere considerate documenti ufficiali, così come non possono in alcun modo sostituire il parere di un professionista. Per gli stessi motivi L’Agenzia Immobiliare Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale, non rispondono in alcun modo della correttezza di quanto riportato, così come dell’aggiornamento dei contenuti, in quanto argomenti suscettibili di modifiche nel tempo. Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale invitano pertanto gli utenti a consultare direttamente un professionista per avere informazioni aggiornate, certe e conformi al proprio caso specifico.

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