L'erede che in virtù di una disposizione testamentaria eredità uno o più beni immobili, può fare effettuare qualsiasi azione nei limiti che l'azione stessa non presupponga stipulare un atto dispositivo da un Notaio.
Il divieto dell'art. 48 t.u.s.d. di compiere atti dispositivi prima della presentazione della dichiarazione di successione vale SOLO per il Notaio e gli altri Pubblici Ufficiali.
Quindi ANCHE PRIMA della presentazione della dichiarazione di successione l'erede può ad esempio mettere in vendita il bene immobilie ereditato sul mercato, cederlo in locazione, sottoscrivere anche un preliminare di compravendita immobiliare con un potenziale acquirente per scrittura privata non autenticata.
Non può invece effettuare una divisione od una donazione con atto notarile, stipulare un atto di vendita o un preliminare che verrà "trascritto" (con Notaio) presso la Conservatoria Dei Registri Immobiliare.